Sentenza

Importante decisione del Consiglio di Stato di accoglimento delle tesi di Brancadoro Mirabile.

27/06/2022

Sentenza

La IV sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5232 del 27.6.2022 ha condiviso le tesi dell’Avv. Carlo Mirabile ed ha accolto l’appello proposto da Ge.se.sa. S.p.A., società mista affidataria del servizio idrico integrato nel Comune di Benevento e in altri comuni della Provincia.

Il Consiglio di Stato ha, infatti,  riformato la sentenza di prime cure (Tar Napoli, Sez. VI, 11.2.2022, n. 951) con la quale era stata annullata l’aggiudicazione di un importante accordo quadro per l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività sollevata dall’Avv. Mirabile sul rilievo che la Società appellata disponesse di un potere/dovere che le avrebbe imposto di partecipare alla seduta telematica, nell’ambito della quale la Commissione aveva proceduto all’esame e alla valutazione della documentazione a corredo delle offerte, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di profili di illegittimità.

A fronte di tale potere/dovere e in considerazione della mancata partecipazione della appellata alla seduta, il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso introduttivo tardivo, perché oltre il termine ordinario di decadenza, da far decorrere nella fattispecie non già a seguito del riscontro alla istanza di accesso agli atti, ma dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato –  con una sentenza efficacemente motivata che richiama i propri precedenti sull’onere dei concorrenti di partecipare alle sedute di gara di appalto (Ad. Plen. n. 12/2020; IV, 2.11.2021, n. 7292, Cons. St., IV, 3.2.2022 n. 768) e la giurisprudenza costituzionale sull’art. 120 c.p.a. (Corte cost. n. 204/2021) – ha chiarito che “le esigenze di snellimento e tempestività delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cristallizzate nella disciplina del codice dei contratti pubblici (cfr. art. 30 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) e in quella relativa ai rimedi giurisdizionali (cfr. art. 120 c.p.a.), non gravano soltanto sull’amministrazione procedente o sull’autorità giudiziaria chiamata a conoscere del relativo contenzioso, dovendosi invece, in attuazione del dovere di solidarietà economica gravante su ciascun consociato (art. 2 Cost.), ritenerle estese anche agli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica”.

Si tratta di un precedente molto chiaro e preciso, che va tenuto in debita considerazione in tutti i casi di impugnativa ad evitare gravi conseguenze.

Partner