
Consiglio di Stato: legittimo il mantenimento della partecipazione pubblica in una società di vendita di energia
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza pubblicata il 27 luglio 2026, ha respinto l’appello di Canarbino S.p.A., confermando la legittimità della scelta del Comune di Rho di mantenere la partecipazione in Nuovenergie S.p.A.
Lo Studio Brancadoro Mirabile, con gli Avv.ti Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Carlo Mirabile e Silvia Felicetti, ha assistito con successo NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l. (NET) in un giudizio che ha consentito di fissare principi rilevanti in una materia ancora poco esplorata dalla giurisprudenza.
La qualificazione come servizio di interesse economico generale
La pronuncia afferma che la vendita di gas naturale ed energia elettrica, pur svolgendosi in un mercato liberalizzato, può essere qualificata come servizio di interesse economico generale (SIEG) ai sensi degli artt. 2 e 4 TUSP. La concorrenzialità del mercato non esclude infatti la rilevanza pubblicistica del servizio, ove sussistano esigenze di accessibilità, continuità, qualità, sicurezza e tutela degli utenti.
Partecipazione pubblica e finalità dell’ente locale
Il Consiglio di Stato ribadisce inoltre la distinzione tra lo scopo lucrativo della società e il diverso fine pubblico dell’impresa perseguito dall’ente locale. La partecipazione pubblica può quindi essere mantenuta se strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell’amministrazione e adeguatamente motivata in relazione ai bisogni della collettività.
Nessun automatismo di dismissione
Non opera, pertanto, alcun automatismo di dismissione per le società pubbliche attive nella vendita di energia: la legittimità del mantenimento dipende dalla verifica concreta dei presupposti previsti dagli artt. 4 e 20 TUSP e dalla qualità della motivazione dell’ente.
La rilevanza della pronuncia
Il caso conferma le tesi dello Studio Brancadoro Mirabile, che da tempo presta assistenza a società ed enti pubblici, in materie attinenti alla disciplina delle partecipazioni e dei servizi pubblici locali, per profili complessi e di significativa novità interpretativa.