Corte d'Appello

Importante decisione della Corte d’Appello di Roma che accoglie le tesi del Prof. Avv. Gianluca Brancadoro

19/07/2022

Corte d'Appello

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 19 luglio 2022, ha condiviso le tesi del Prof. Avv. Gianluca Brancadoro – name partner di Brancadoro Mirabile – e ha sospeso l’efficacia esecutiva di un Lodo arbitrale emesso dalla ICC di Parigi, in base al quale un subappaltatore straniero aveva avviato la procedura esecutiva nei confronti della società appaltatrice italiana, allora sottoposta a concordato preventivo.

Il provvedimento è stato assunto nell’ambito del giudizio di opposizione all’exequatur ex art. 840 c.p.c. ed è stato reso all’esito della fase cautelare del procedimento.


Nell’ambito dell’articolato contenzioso instauratosi tra le Parti, la Corte d’Appello, in punto di merito, ha ritenuto fondati i rilievi del Prof. Avv. Gianluca Brancadoro sul necessario assoggettamento del subappaltatore alle regole del concordato della società appaltatrice italiana. Il subappaltatore, infatti, benché creditore chirografario pretermesso dal voto, è comunque soggetto alle regole concordatarie ex art. 184 l.fall., per il quale Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161”.

Il Prof. Avv. Gianluca Brancadoro ha altresì efficacemente eccepito che “qualora il creditore [omissis] venisse soddisfatto secondo modalità diverse da quelle stabilite nel decreto di omologa, si verificherebbe un’evidente violazione di norme di ordine pubblico, rappresentata dal trattamento preferenziale accordato ad un creditore rispetto agli altri insinuati nella procedura concorsuale”.

È stata ritenuta fondata anche l’eccezione, in punto di rito, sulla mancata produzione da parte del subappaltatore del lodo in originale o copia conforme dello stesso, requisito di conformità necessario ai sensi dell’art. 839, commi 2 e 3, c.p.c. (che recepiscono nel nostro ordinamento la clausola di cui all’art. IV della Convenzione di New York del 1958).  

La Corte ha rilevato che il subappaltatore si è limitato a produrre una mera copia fotostatica del lodo azionato, priva dunque dei requisiti di conformità necessari che devono sussistere “a monte”, in quanto tale attestazione non rientra tra i poteri tipici concessi all’avvocato. Sul punto, ha puntualmente motivato riportandosi al costante orientamento in materia della Suprema Corte, la quale ha da ultimo statuito con sentenza n. 16701/2020 che “in tema di riconoscimento dell’efficacia del lodo arbitrale estero, questa Corte ha costantemente affermato che la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, […] costituisce non già una condizione dell’azione, ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio, […] quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell’instaurazione del procedimento”.

Si tratta di un’importante pronuncia da tenere in considerazione, la quale ha confermato non solo l’inviolabilità delle regole concordatarie da parte dei creditori concorsuali, ma anche i rigidi requisiti formali necessari ad azionare un titolo straniero in Italia.  

 

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